(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1
                         del 2 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/1998
    1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1998,
n.  7  (Ripartizione  e distribuzione dei contingenti di carburanti e
lubrificanti in esenzione fiscale), e' sostituito dal seguente:
    "3.   L'ammontare   del   fido   e'  reintegrato  con  successive
assegnazioni  sulla base dei dati di effettiva erogazione agli utenti
di  carburanti  in  esenzione  fiscale, che pervengono alla struttura
competente, secondo le modalita' indicate all'Art. 4, comma 5.".